LE NUOVE LINEE DI INDIRIZZO RISCHIO ALCOL E STUPEFACENTI LAVORO PARCHEGGIATE CON LE “4 FRECCE” II Ministero della Salute, con nota del 7 luglio 2017, aveva trasmesso il Testo Definitivo delle Linee di indirizzo “lndirizzi per la prevenzione di infortuni gravi e mortali correlati all’assunzione di alcolici e di sostanze stupefacenti, l’accertamento di condizioni di alcol dipendenza e di tossicodipendenza e il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e di sicurezza sul lavoro ex articolo 5 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81″. Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131. Allo stato attuale, si chiede ancora di acquisire dalla Regione Piemonte, Coordinatrice della Commissione Salute, l’assenso tecnico per la sottoposizione definitiva alla C.S.R. (Conferenza Stato Regioni). Detto documento sarà reso disponibile sul sito: www.statoregioni.it con il codice: 4.10/2015/84 e allo stato attuale si è in attesa di ulteriori aggiornamenti in merito. In ogni caso, cogliamo l’occasione per esaminare le principali di novità di quella che si preannuncia come una Linea Guida di chiarimento e riordino in materia di prevenzione di infortuni gravi e mortali correlati all’assunzione di alcolici e di sostanze stupefacenti, l’accertamento di condizioni di alcol dipendenza e di tossicodipendenza. A titolo d’esempio, si ricorda la criticità derivante dal fatto che l’attuale Allegato I all’intesa del 16 marzo 2006 (rischi legati all’assunzione di bevande alcoliche e superalcoliche sul posto di lavoro) e l’attuale Allegato l dell’intesa del 30 ottobre 2007 (accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi) non riporta lo stesso elenco di attività. I due allegati hanno delle discrepanze che generano paradossi allo stato attuale insoluti: Es. perché per le attività nel settore dell’edilizia e delle costruzioni: operatori che svolgano attività in quota ad altezze superiori ai due metri c’è solo la verifica di assenza di alcolemia ma non quella della tossicodipendenza e sostanze psicotrope? O ancora, perché in relazione agli Autisti di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categorie “B” (< 35 q.li) c’è solo la verifica di assenza di alcolemia, mentre anche gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope scattano solo per Autisti di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categorie dalla “C” (> 35 q.li) in su? La risposta a questi paradossi e l’introduzione di altre interessanti novità sembra essere contenuta nella succitata nuova Linea di Indirizzo. Innanzitutto l’Allegato I all’intesa del 16 marzo 2006 e l’Allegato l dell’intesa del 30 ottobre 2007 sono sostituiti dall’Allegato A) facente parte integrante del presente atto, che riporta un Unico Elenco le attività ad elevato pericolo di infortunio, comportante gravi conseguenze per l’incolumità e la salute del lavoratore, degli altri lavoratori e dei terzi nello svolgimento delle mansioni specifiche. La Linea di Indirizzo prende poi in rassegna le misure da adottare da parte del Datore di Lavoro, nonché i criteri e le procedure per i controlli sanitari effettuati dal Medico Competente: Le principali novità fra le misure da adottare da parte del Datore di Lavoro: Per prevenire i rischi da assunzione di alcolici o di stupefacenti nelle attività ad elevato pericolo di infortuni con gravi conseguenze per l’incolumità e la salute del lavoratore e dei terzi di cui all’allegato A, per i quali è obbligatoria la sorveglianza sanitaria, il datore di lavoro deve: – Disporre la non accettazione al lavoro del lavoratore che, all’inizio o alla ripresa o durante il turno lavorativo, venga giudicato temporaneamente non idoneo all’effettuazione del turno lavorativo per assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, con presenza ematica rilevabile di sostanze o metaboliti attivi di sostanze stupefacenti o psicotrope o con alcolemia uguale o superiore a 0,3 g/1, accertata dal Medico Competente in matrici che consentono una correlazione diretta con la concentrazione ematica, fatte salve le disposizioni contenute in norme specifiche di settore. – Disporre l’attuazione di iniziative di sensibilizzazione finalizzate ad una corretta percezione dei rischi aggiuntivi derivanti dall’assunzione di alcolici e/o di sostanze stupefacenti o psicotrope in relazione ai rischi specifici della mansione, attraverso una idonea informazione su effetti acuti dell’alcol e delle sostanze stupefacenti o psicotrope sulle capacità psicofisiche e sugli effetti cronici, anche rispetto alle possibili interazioni negative con sostanze presenti nel ciclo lavorativo, avvalendosi della collaborazione del Medico Competente. – Valutare l’opportunità di rendere disponibili sul posto di lavoro test rapidi per l’autocontrollo del tasso alcolemico da parte dei lavoratori. – Se, nello svolgimento di attività lavorative non ricomprese nell’Allegato A, dalla valutazione dei rischi emerga la presenza, di rischi particolari dovuti a condizioni di alcol dipendenza o di tossicodipendenza, il datore di lavoro per prevenire infortuni al lavoratore stesso o agli altri lavoratori deve richiedere l’effettuazione di controlli dell’idoneità al lavoro alla Commissione ex art. 5 L.300/70, costituita presso le ASL territorialmente competenti. Le principali novità fra i criteri e procedure per i controlli sanitari effettuati dal Medico Competente: – Il Medico Competente, nell’effettuare le valutazioni sanitarie per accertare l’idoneità alla mansione specifica e il perdurare nel tempo di tale idoneità, in relazione al rischio di assunzione di alcol e/o sostanze stupefacenti/psicotrope e per accertare l’assenza di condizioni di dipendenza, ha l’obbligo di ispirare il proprio comportamento ai principi del codice ICOH (codice etico internazionale per gli operatori di Medicina del Lavoro) di tutela della salute dei lavoratori ivi compreso il recupero per il reinserimento lavorativo e contestualmente di tenere in considerazione le situazioni in cui le condizioni di salute dei lavoratori possono comportare un danno a terzi. – Le Visite Mediche di sorveglianza sanitaria che, ai sensi dell’art. 41 comma 4 del D.Lgs. 81/08, sono “altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti”, riguardano tutti i lavoratori che svolgono le attività di cui all’Allegato A, con periodicità e frequenza stabilita dal medico competente in funzione degli esiti della valutazione del rischio di assunzione di alcol o di sostanze stupefacenti e comunque con periodicità almeno Triennale. Tali visite comprendono un’anamnesi ed un esame obiettivo. Qui di seguito riportiamo un estratto del nuovo “Allegato A della Linea di Indirizzo” marcando in grassetto i
Nella fabbrica Valenciana della Ford si allevia il rischio da movimentazione manuale dei carichi tramite esoscheletri: “Un guscio esterno in titanio e carbonio agevola il lavoro” Tanto tempo fa le auto si costruivano con squadre di operai che giravano intorno a postazioni fisse, poi un certo Henry Ford inventò la catena di montaggio, lasciando le persone ferme a fare sempre la stessa operazione in un’area prefissata, facendo arrivare lì le vetture su cui lavorare. Poi sono arrivati i computer, le macchine automatizzate, la tecnologia a controllo numerico che hanno in parte sgravato l’uomo dalle operazioni più pesanti e pericolose. Tuttavia il fattore umano è ancora determinante in uno stabilimento dove si producono automobili e gli ingegneri sono sempre alla ricerca di metodi per velocizzare e rendere più sicuro il lavoro. Vi è da considerare che entro un paio d’anni il 25% dei cittadini europei avrà più di sessanta anni e l’età pensionabile è sempre più spostata in avanti. Un dato che assume ancora più importanza quando si ricorda che le patologie muscolo-scheletriche rappresentano il 61% di tutte le malattie professionali e che hanno un costo sociale complessivo di 16 miliardi di euro. E allora per migliorare la qualità del lavoro dei propri operai e sollevarli dalla fatica nelle operazioni più pesanti di assemblaggio dei veicoli in linea, la Ford ha sperimentato con successo l’utilizzo di esoscheletri tra gli addetti del suo impianto spagnolo di Valencia, dove la Casa dell’Ovale Blu realizza Kuga, Mondeo, S-MAX, Galaxy e Transit Connect. Nove strutture in titanio, diventeranno venti nel prossimo mese di aprile, ultraleggero e in fibra di carbonio, dotate di componenti robotiche che possono essere indossate sopra i vestiti come se fossero un camice, sono state fornite ai lavoratori per agevolarli nel sollevamento e nella manovra degli oggetti più pesanti e più difficili da montare. Il loro utilizzo si attiva quando vengono sollevati oggetti che pesano più di 3kg o quando si lavora in posture incongrue, causate anche da attività ripetitive. In passato gli “exoskeleton suit” sono stati già testati da Ford ma questa è la prima volta che vengono integrati in una catena di montaggio, su una linea di produzione in movimento, preservando l’integrità di zone importarti del corpo come la schiena e le spalle, perché il peso viene scaricato sui “fianchi artificiali”. Da Ford chiariscono come questa soluzione fornisca “supporto per la zona delle spalle e della schiena di coloro che li indossano, scaricando il peso sui fianchi, e riducendo così il verificarsi di infortuni sul lavoro”. Il loro impiego permetterebbe, infatti, di ridurre lo stress e la fatica dovuta alle attività di sollevamento e trasporto, nonché all’esecuzione di attività ripetitive che, a lungo andare, possono causare disturbi e/o patologie muscolo scheletriche, lesioni dorso lombari, lombosciatalgie patologie al rachide, sovraccarico biomeccanico degli arti superiori. Riguardo alle prospettive offerte da questa sperimentazione, Dale Wishnousky, vice presidente Manufacturing di Ford Europa ha sottolineato: “Lavorare sulle linee di produzione richiede conoscenze, abilità e può essere fisicamente molto impegnativo. Gli exoskeleton suits, potrebbero sembrare qualcosa di fantascientifico, invero, aiutano a ridurre lo stress dei nostri dipendenti e a rendere più semplici le attività fisicamente più pesanti”. Grazie alla progressiva introduzione di tecnologie di produzione ergonomiche nei propri impianti, da Ford fanno sapere di aver ottenuto “una riduzione del tasso di incidenti tra i dipendenti, una diminuzione del 90% delle problematiche legate all’ergonomia, dovute a movimenti eccessivi o alle attività su componenti difficili da installare”.
Ispettorato del Lavoro: Circolare 1/2018 dell’11 gennaio 2018 È stata pubblicata dall’Ispettorato del Lavoro la circolare 1/2018 dell’11 gennaio 2018 che affronta lo svolgimento diretto del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso prevenzione incendi evacuazione e la corretta applicazione del Testo Unico sicurezza lavoro art. 34, comma 1. Le indicazioni operative contenute nella circolare affrontano lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti citati, in considerazione di quanto disposto dall’art. 20, comma 1, lettera g) del D.lgs. n. 151/2015 che ha eliminato il comma 1-bis dell’articolo 34 del D.Lgs. 81/2008 precedentemente introdotto dal D.lgs. n. 106/2009 sul limite di imprese con cinque lavoratori. La nota afferma che, escludendo le aziende con rischio indicato dall’art. 31, comma.6, il fatto che il datore di lavoro svolga direttamente i compiti di primo soccorso prevenzione incendi ed evacuazione, non comporta che li svolgerà “da solo né che sia esonerato dal rispettare gli specifici obblighi previsti […] dall’articolo 18 del medesimo decreto legislativo”. Gli obblighi sono: la designazione in base a rischi e dimensione dell’azienda (art. 43 comma 2) dei lavoratori incaricati delle varie misure per la gestione dell’emergenza (articolo 18 comma 1,b); adozione delle stesse misure di prevenzione e gestione emergenza “adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva e al numero delle persone presenti. (articolo 18, comma 1, lettera t)”. Il datore di lavoro anche nel caso in cui svolga direttamente le funzioni di prevenzione incendi evacuazione e primo soccorso (ovviamente con l’adeguata formazione), non potrà quindi operare in totale autonomia e dovrà dotare la propria impresa sia delle figure che delle misure citate.
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Sicurezza a scuola: sostanziale o formale? La vicenda accaduta all’istituto di Sapri sei anni fa a uno studente caduto da un lucernario interdetto provocandosi lesioni gravi, ha riaperto il problema di sicurezza delle scuole in quanto i responsabili dell’accaduto sono stati ritenuti la dirigente scolastica e il responsabile della sicurezza che hanno risposto delle condizioni…