La vicenda accaduta all’istituto di Sapri sei anni fa a uno studente caduto da un lucernario interdetto provocandosi lesioni gravi, ha riaperto il problema di sicurezza delle scuole in quanto i responsabili dell’accaduto sono stati ritenuti la dirigente scolastica e il responsabile della sicurezza che hanno risposto delle condizioni dell’edificio.
La responsabilità da assolvere da parte del dirigente e del responsabile, non essendo i soggetti obbligati alla manutenzione delle strutture, è quella di segnalare i rischi all’ente Competente che si dovrebbe occupare obbligatoriamente alla manutenzione che per la maggior parte delle volte non assolve.
Sarebbe opportuno garantire non solo una sicurezza formale ma è necessario garantire una sicurezza sostanziale. Nella sentenza sono stati ritenuti responsabili solo la dirigente e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e non l’Ente Competente.
Se si affida una competenza tecnica o poteri di spesa su un certo argomento, è chiaro che quell’affidamento di competenza non è poi così realistico, non è esigibile e soprattutto non garantisce condizioni di sicurezza che dovrebbero essere garantite soprattutto in un ambito come quello degli istituti in cui si ha a che fare con un’alta densità di minori.
C’è una mancata regolamentazione su questo tema perché il D.L.gs 81 del 2008 prevedeva che la normativa relativa al decreto fosse applicata in relazione alle particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative che dovevano essere individuate attraverso un decreto interministeriale mai emanato.
Dov’è il problema?
Evidente è l’intreccio di competenze che deriva dalla regolamentazione prevista dalla legge 23/96 (norma per l’edilizia scolastica). L’Ente proprietario è responsabile delle strutture e quindi della corretta manutenzione ordinaria e straordinaria e nello stesso tempo il dirigente scolastico che riceve l’edificio è responsabile della gestione del servizio e dell’organizzazione. Inoltre c’è anche una sovrapposizione inerente all’individuazione rispetto al Datore di Lavoro nel D.L.gs 81/08 in quanto questa figura è condizionata dall’avere i poteri di spesa ciò che il dirigente scolastico assolutamente non ha, quindi l’individuazione del Datore di Lavoro non è poi così coerente con quanto previsto del D.Lgs 81/08.
Le proposte di Legge:
In merito a questa situazione sono state fatte delle proposte di legge che vertono sulla valutazione dei rischi divisa in due parti, una relativa all’ente proprietario andando a valutare i rischi strutturali, l’altra relativa alla gestione del servizio. Inoltre si richiede che almeno 2 volte l’anno venga fatta una ricognizione in collaborazione tra il dirigente scolastico e l’ente proprietario per l’aggiornamento della valutazione dei rischi. Si richiede ulteriormente che oltre alle verifiche strutturali siano contemplate anche quelle dell’impianti e che tutte le dichiarazioni di conformità e verifiche periodiche, siano ricondotte all’ente proprietario.
È stato chiesto che gli eventuali rilievi degli organi di Vigilanza come Asl e Vigili del Fuoco vengano fatti anche in relazione ad altri aspetti che potrebbero emergere durante l’ispezione e che diano così un obbligo a procedere opportunamente indirizzato a chi di competenza.
Si spera che vengano chiarite al più presto le competenze e le responsabilità connesse alle figure del dirigente e dell’ente competente.
È urgente far chiarezza, è urgente definire le competenze, è urgente tutelare i minori.