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LE NUOVE LINEE DI INDIRIZZO RISCHIO ALCOL E STUPEFACENTI LAVORO PARCHEGGIATE CON LE “4 FRECCE”

II Ministero della Salute, con nota del 7 luglio 2017, aveva trasmesso il Testo Definitivo delle Linee di indirizzo “lndirizzi per la prevenzione di infortuni gravi e mortali correlati all’assunzione di alcolici e di sostanze stupefacenti, l’accertamento di condizioni di alcol dipendenza e di tossicodipendenza e il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e di sicurezza sul lavoro ex articolo 5 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81″. Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Allo stato attuale, si chiede ancora di acquisire dalla Regione Piemonte, Coordinatrice della Commissione Salute, l’assenso tecnico per la sottoposizione definitiva alla C.S.R. (Conferenza Stato Regioni).

Detto documento sarà reso disponibile sul sito: www.statoregioni.it con il codice: 4.10/2015/84 e allo stato attuale si è in attesa di ulteriori aggiornamenti in merito.

 In ogni caso, cogliamo l’occasione per esaminare le principali di novità di quella che si preannuncia come una Linea Guida di chiarimento e riordino in materia di prevenzione di infortuni gravi e mortali correlati all’assunzione di alcolici e di sostanze stupefacenti, l’accertamento di condizioni di alcol dipendenza e di tossicodipendenza.

A titolo d’esempio, si ricorda la criticità derivante dal fatto che l’attuale Allegato I all’intesa del 16 marzo 2006 (rischi legati all’assunzione di bevande alcoliche e superalcoliche sul posto di lavoro) e l’attuale Allegato l dell’intesa del 30 ottobre 2007 (accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi) non riporta lo stesso elenco di attività.

I due allegati hanno delle discrepanze che generano paradossi allo stato attuale insoluti: Es. perché per le attività nel settore dell’edilizia e delle costruzioni: operatori che svolgano attività in quota ad altezze superiori ai due metri c’è solo la verifica di assenza di alcolemia ma non quella della tossicodipendenza e sostanze psicotrope?

O ancora, perché in relazione agli Autisti di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categorie “B” (< 35 q.li) c’è solo la verifica di assenza di alcolemia, mentre anche gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope scattano solo per Autisti di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categorie dalla “C” (> 35 q.li) in su?

 La risposta a questi paradossi e l’introduzione di altre interessanti novità sembra essere contenuta nella succitata nuova Linea di Indirizzo.

Innanzitutto l’Allegato I all’intesa del 16 marzo 2006 e l’Allegato l dell’intesa del 30 ottobre 2007 sono sostituiti dall’Allegato A) facente parte integrante del presente atto, che riporta un Unico Elenco le attività ad elevato pericolo di infortunio, comportante gravi conseguenze per l’incolumità e la salute del lavoratore, degli altri lavoratori e dei terzi nello svolgimento delle mansioni specifiche.

La Linea di Indirizzo prende poi in rassegna le misure da adottare da parte del Datore di Lavoro, nonché i criteri e le procedure per i controlli sanitari effettuati dal Medico Competente:

 Le principali novità fra le misure da adottare da parte del Datore di Lavoro:

Per prevenire i rischi da assunzione di alcolici o di stupefacenti nelle attività ad elevato pericolo di infortuni con gravi conseguenze per l’incolumità e la salute del lavoratore e dei terzi di cui all’allegato A, per i quali è obbligatoria la sorveglianza sanitaria, il datore di lavoro deve:

– Disporre la non accettazione al lavoro del lavoratore che, all’inizio o alla ripresa o durante il turno lavorativo, venga giudicato temporaneamente non idoneo all’effettuazione del turno lavorativo per assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, con presenza ematica rilevabile di sostanze o metaboliti attivi di sostanze stupefacenti o psicotrope o con alcolemia uguale o superiore a 0,3 g/1accertata dal Medico Competente in matrici che consentono una correlazione diretta con la concentrazione ematica, fatte salve le disposizioni contenute in norme specifiche di settore.

– Disporre l’attuazione di iniziative di sensibilizzazione finalizzate ad una corretta percezione dei rischi aggiuntivi derivanti dall’assunzione di alcolici e/o di sostanze stupefacenti o psicotrope in relazione ai rischi specifici della mansione, attraverso una idonea informazione su effetti acuti dell’alcol e delle sostanze stupefacenti o psicotrope sulle capacità psicofisiche e sugli effetti cronici, anche rispetto alle possibili interazioni negative con sostanze presenti nel ciclo lavorativo, avvalendosi della collaborazione del Medico Competente.

– Valutare l’opportunità di rendere disponibili sul posto di lavoro test rapidi per l’autocontrollo del tasso alcolemico da parte dei lavoratori.

– Se, nello svolgimento di attività lavorative non ricomprese nell’Allegato A, dalla valutazione dei rischi emerga la presenza, di rischi particolari dovuti a condizioni di alcol dipendenza o di tossicodipendenzail datore di lavoro per prevenire infortuni al lavoratore stesso o agli altri lavoratori deve richiedere l’effettuazione di controlli dell’idoneità al lavoro alla Commissione ex art. 5 L.300/70, costituita presso le ASL territorialmente competenti.

 Le principali novità fra i criteri e procedure per i controlli sanitari effettuati dal Medico Competente:

– Il Medico Competentenell’effettuare le valutazioni sanitarie per accertare l’idoneità alla mansione specifica e il perdurare nel tempo di tale idoneità, in relazione al rischio di assunzione di alcol e/o sostanze stupefacenti/psicotrope e per accertare l’assenza di condizioni di dipendenza, ha l’obbligo di ispirare il proprio comportamento ai principi del codice ICOH (codice etico internazionale per gli operatori di Medicina del Lavoro) di tutela della salute dei lavoratori ivi compreso il recupero per il reinserimento lavorativo e contestualmente di tenere in considerazione le situazioni in cui le condizioni di salute dei lavoratori possono comportare un danno a terzi.

– Le Visite Mediche di sorveglianza sanitaria che, ai sensi dell’art. 41 comma 4 del D.Lgs. 81/08, sono “altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti”, riguardano tutti i lavoratori che svolgono le attività di cui all’Allegato A, con periodicità e frequenza stabilita dal medico competente in funzione degli esiti della valutazione del rischio di assunzione  di alcol o di sostanze stupefacenti e comunque con periodicità almeno Triennale. Tali visite comprendono un’anamnesi ed un esame obiettivo.

Qui di seguito riportiamo un estratto del nuovo “Allegato A della Linea di Indirizzo” marcando in grassetto i punti di maggior rilievo fra quelli comportanti delle novità rispetto all’attuale impianto normativo:

Punto 3Attività sanitarie che comportano procedure invasive svolte in strutture sanitarie pubbliche o private che espongono al rischio di ferite da taglio o da punta, di cui al titolo X-bis del Dlgs 81/08.

Punto 5Attività di trasporto:

  1. a) Autisti di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categorie C, D, E (…);
  2. h) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci richiedenti una specifica abilitazione, prevista dal comma 5 dell’articolo 73 del Dlgs 81/08.

Punto 7Attività nel settore dell’edilizia e delle costruzioni: operatori che svolgano attività in quota ad altezze superiori ai 2 metri.

La linea di indirizzo pur lascia alcune questioni decisamente aperte, anche ad eventuali ricorsi… Es. come poter rilevare tempestivamente ed inequivocabilmente una presenza ematica di sostanze o metaboliti attivi di sostanze stupefacenti o psicotrope o con alcolemia uguale o superiore a 0,3 g/1 a carico di un lavoratore che all’inizio o alla ripresa o durante il turno lavorativo si sospetti essere in uno stato psico-fisico non idoneo all’effettuazione delle mansione senza rischi di infortuni per se e per gli altri…?;  La linea di indirizzo d’altra parte sembra almeno risolvere alcune criticità e paradossi derivanti dalla non perfetta sovrapponibilità dei suddetti attuali allegati ed inoltre introduce l’importante attuazione di iniziative di sensibilizzazione e informazione finalizzate ad una corretta percezione dei rischi aggiuntivi derivanti dall’assunzione di alcolici e/o di sostanze stupefacenti o psicotrope avvalendosi della collaborazione del Medico Competente.

Date tali riflessioni, ci si augura che l’iter per la sottoposizione definitiva alla C.S.R. (Conferenza Stato Regioni) sia finalmente ultimato e che quanto di buono c’è nella nuova Linea di Indirizzo possa spegnere le quattro frecce diventando quanto prima operativo.

Per scaricare il Testo Definitivo delle Linee di indirizzo:

http://www.confartigianato.vt.it/cvt/wp-content/uploads/Indirizzi_alcolici_stupefacenti.pdf